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Decreto dichiarativo dello stato di adottabilità – Cass. n. 28371/2022

Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Decreto dichiarativo dello stato di adottabilità - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Fondamento.

 

Nei giudizi d'impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) successivi alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, assumono la qualità di litisconsorti necessari, tra i soggetti che erano legittimati all'opposizione in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), soltanto coloro che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della legge citata, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al P.M., all'opponente ed al curatore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28371 del 29/09/2022 (Rv. 665752 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102

 

Corte

Cassazione

28371

2022