Volontà delle parti - consenso - Art. 311 c.c. - Consenso dell'adottante - Atto personalissimo - Morte dell'adottante prima della manifestazione del consenso dinanzi al Presidente del Tribunale - Conseguenze.
In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incombente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24888 del 21/08/2023 (Rv. 668864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0296, Cod_Civ_art_0298, Cod_Civ_art_0311