Indennità spettante all'agente in forza dell'art. 12 bis dell'Accordo Nazionale Agenti 1 agosto 1994 - Arbitrato irrituale e tutela giudiziaria - Rapporti - Fattispecie.
L'arbitrato, di cui all'art. 12 bis dell'Accordo Nazionale Agenti dell'1 agosto 1994, ha natura irrituale e la determinazione sino alla misura massima della somma aggiuntiva ivi prevista come spettante all'agente a seguito di recesso del preponente, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, è rimessa all'intervento degli arbitri senza costituire accertamento di un diritto preesistente, in quanto tale azionabile in via giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello in cui si era ritenuto che l'indennità di cui all'art. 12 bis ANA era determinabile come richiesto nella misura massima solo nel caso di ricorso al collegio arbitrale e non anche a seguito di azione giudiziaria davanti al tribunale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8182 del 22/04/2016