Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Successivi fatti contrari o aggiunti - Prova testimoniale - Ammissibilità.
Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6021 del 28/02/2019
Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_2723
contratto di agenzia
corte
cassazione
6021
2019