Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo – Cass. n. 30457/2021
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso – preavviso - in genere - Rapporto di agenzia a tempo determinato - Indennità di preavviso – Inapplicabilità - Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo - Identità di "causa petendi" - Esclusione - Conseguenze - Proposizione in grado d'appello - Inammissibilità.
In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021 (Rv. 662758 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_345