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Mandato di agenzia assicurativa stipulato con società già costituita – Cass. n. 33012/2021

Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso - in genere - Mandato di agenzia assicurativa stipulato con società già costituita - Mutamento della compagine sociale della mandataria - Procedura di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione (ANA) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza - Ragioni.

 

Nel mandato di agenzia assicurativa conferito ad una società già costituita al momento dell'incarico, la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell’Accordo Nazionale Agenti di assicurazione del 2003, ha l'obbligo di comunicare al mandante quale sia la sua compagine sociale, l'art.2 bis del medesimo accordo, secondo cui, in caso di modifiche nella composizione della società mandataria, il rapporto rimane in essere per novanta giorni, durante i quali, se le parti non raggiungono un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante, il mandante può recedere, si applica, ai sensi del comma 6 del citato art. 2, ai rapporti già in corso al momento della sua entrata in vigore qualora il mutamento della compagine sociale non abbia avuto il consenso del mandante.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33012 del 10/11/2021 (Rv. 662982 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1745, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_1750

 

Corte

Cassazione

33012

2021