Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo – Cass. n. 16648/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - determinabilità - determinazione deferita ad un terzo - Compravendita di azioni - Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo - Disaccordo sulla nomina di quest'ultimo - Presenza di clausola compromissoria - Determinazione del prezzo da parte degli arbitri - Impugnazione - Disciplina prevista per la determinazione di cui all'art. 1349 c.c. - Esclusione - Impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. - Necessità.
Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarà governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilità di impugnazione del lodo per "manifesta iniquità ed erroneità" ex art. 1349 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16648 del 23/05/2022 (Rv. 664873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1349, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_829