avvocato onorari - tariffe professionali - procedimento civile - domanda giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 51 del 03/01/2014
- modificazioni - Sistema tariffario del d.m. n. 585 del 1994 - Diritti di procuratore - Accessorietà agli onorari di avvocato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di "mutatio libelli". Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 51 del 03/01/2014
Nel sistema tariffario del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), i diritti di procuratore non costituiscono accessori del credito relativo agli onorari di avvocato, in quanto corrispettivi delle diverse attività, rispettivamente, di rappresentanza e di difesa tecnica nel giudizio; ne consegue che costituisce domanda nuova, per diversità del "petitum" e della "causa petendi", e non mera "emendatio libelli", la richiesta di pagamento dei diritti, non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ed avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 51 del 03/01/2014