onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014
Compensi di avvocato - Procedura camerale ex artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 (applicabili "ratione temporis")- Limiti - Conseguenze in tema di impugnabilità del provvedimento conclusivo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794 ( "ratione temporis" vigenti), non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata, poichè il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni, sicchè, in questo caso, l'intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014
Massime precedenti Conformi:
N. 1666 del 2012