giudizi disciplinari - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11309 del 22/05/2014
Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Relativo esaurimento - Con l'irrevocabilità della sentenza penale - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11309 del 22/05/2014
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11309 del 22/05/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16169 del 2011
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5991 del 2012