avvocato - giudizi disciplinari - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/01/2014
Omessa previsione di un adeguato meccanismo di incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/01/2014
E' manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell'organo disciplinare, può rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l'eliminazione dell'inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell'intero sistema, di spettanza del legislatore e non della Corte costituzionale. (Nella specie, l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che il collegio che aveva deciso sull'istanza di ricusazione da lui proposta era stato composto in parte da giudici da lui ricusati, e che la normativa vigente non consentiva, mediante adeguate sostituzioni, di porre rimedio a situazioni di incompatibilità).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/01/2014