Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001