Parere su un'impugnazione alle magistrature superiori - Redazione da parte di avvocato non abilitato al patrocinio presso le magistrature stesse - Onorario - Spettanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11446 del 03/06/2015
In tema di onorari di avvocato, la redazione di un parere sull'opportunità di un'impugnazione deve essere ricompresa nella voce "studio della controversia e consultazioni con il cliente", non potendo essere liquidata separatamente come prestazione stragiudiziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ., nessun onorario compete all'avvocato il quale abbia redatto un parere su un'impugnazione alle magistrature superiori senza essere abilitato al patrocinio presso le stesse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11446 del 03/06/2015