Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar – rel. Neri, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81)
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016