Liquidazione del compenso - Opposizione - Mancata comparizione dell'opponente - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel caso di mancata comparizione dell'opponente, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., giacché, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cui rinvia il citato art. 170), il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011