Avvocato e procuratore - onorari - transazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005
Accordo stipulato fra le parti, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni - Previsione di abbandono della causa e cancellazione della causa dal ruolo - Art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 modificato dalla legge n. 36 del 1934 - Applicabilità - Conseguenze.
L'art. 68 del r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578. modificato dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati , è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della finalità della disposizione medesima, diretta ad evitare intese fra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti medesime, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo, e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo. Peraltro, i difensori possono anche, intervenendo nella transazione, liberare il cliente dalla relativa obbligazione ed accettare che, nei loro confronti. a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005