Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.
A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011