Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007
Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto (o "disputatum") della controversia nel grado - Riferimento esclusivo alla differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata a titolo di spese di lite e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al "disputatum" e al "decisum" come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007