Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Determinazione - Criteri - Ammontare del passivo - Insussistenza - Valore indeterminabile - Applicabilità.
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007