Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - Condizione.
Poichè il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio; essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 05/04/2005