Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12131 del 26/05/2009
Assegno di invalidità civile - Requisito reddituale - Onere probatorio - A carico di chi agisce per il riconoscimento del diritto - Inottemperanza - Conseguenze - Soccombenza della parte gravata - Limiti - Acquisizione "aliunde" della prova al processo - Rilevanza - Fondamento.
In tema di assegno di invalidità civile, l'onere della prova del requisito reddituale che, al pari del requisito sanitario e di quello dell'incollocazione al lavoro, integra uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto, grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), la cui inottemperanza comporta la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245, secondo comma, cod.proc.civ.) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art.111 Cost.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12131 del 26/05/2009