Regolamento di giurisdizione - procedimento in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
Questione di giurisdizione in controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di lista elettorale - Abbreviazione dei termini di trattazione del ricorso in udienza - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento tra i valori di rango costituzionale della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento della consultazione elettorale - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato in prossimità delle consultazioni elettorali.
In materia elettorale, nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione con cui si deduca una questione di giurisdizione nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali, l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza di trattazione trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali; valore, quest'ultimo, che l'art. 61 Cost. colloca nel contesto del termine di settanta giorni che separa l'elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti; sicché, in assenza di apposita disciplina dei giudizi aventi l'anzidetto oggetto, il punto di equilibrio di un siffatto bilanciamento consiste, per un verso, nel garantire che la decisione giudiziale intervenga necessariamente in tempo utile rispetto alle predette scadenze elettorali, le quali, non potendo ammettere dilazioni, rendono indispensabile la fissazione di termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza, e, per altro verso, nell'assicurare la possibilità per tutte le parti del giudizio di esprimervi le proprie difese, seppure entro termini necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che potesse validamente trattarsi in udienza pubblica, nonostante la fissazione a scadenza così ravvicinata da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito per la difesa delle parti intimate, il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile 2008 dal Consiglio di Stato, con la quale, in riforma della decisione negativa assunta dal giudice di primo grado, era stata disposta l'ammissione alle consultazioni elettorali, indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, di una lista già esclusa dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, il cui provvedimento era stato appunto impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, con proposizione di istanza cautelare al fine di ottenere l'ammissione in tempo utile per le elezioni).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008