Avvocato e procuratore - onorari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005
Giudice - Onorari di avvocato - Liquidazione - Criteri - Utilizzo - Massimi tariffari - Superamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti
In tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa; pertanto l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi. In ogni caso il giudice deve motivare, trattandosi di un potere discrezionale "extra ordinem", soltanto l'eventuale esercizio della facoltà di superamento dei limiti tariffari e non anche il mancato uso di questo potere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005