Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11998 del 08/06/2005
Efficacia soggettiva del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Deroga all'art. 2909 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 654 cod. proc. pen., che stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della P.C. e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Deve, pertanto, escludersi l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'efficacia probatoria della sentenza penale nei confronti del Ministero dell' Interno che a quel giudizio non aveva partecipato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11998 del 08/06/2005