Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005
Valutazione del fondo - Destinazione urbanistica a servizi pubblici generali o gestiti da enti pubblici - Previsione generale e astratta nell'ambito della zonizzazione - Natura conformativa della proprietà - Sussistenza - Sopravvenuta variante destinata ad ampliare la zona - Carattere conformativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a variante del p.r.g. di Roma finalizzata alla realizzazione di autorimessa per mezzi di trasporto pubblico.
Ove la procedura espropriativa al fine di realizzazione d'opera pubblica riguardi suoli ubicati in zona a servizi pubblici generali o gestiti da enti pubblici, per effetto di una variante che l'estensione di tale zona abbia ampliato in modo consistente in virtù di criteri generali e astratti, al vincolo d'inedificabilità va data qualificazione conformativa nell'ambito della programmazione del territorio, di modo che la valutazione dei suoli a fini indennitari per il caso d'espropriazione (o risarcitori del danno da occupazione appropriativa) deve tenere conto dell'effettiva destinazione delle aree occupate per la realizzazione dell'opera, nel contesto dell'intervento urbanistico che quella variante ha determinato (nella specie, si è ritenuto che la variante d'ampliamento della zona M/1 del p.r.g. di Roma, al fine di realizzare l'autorimessa per i mezzi di trasporto urbani, ha comportato sui terreni interessati un vincolo di natura conformativa, e che il vincolo preordinato ad esproprio è insorto successivamente, in virtù dell'approvazione del progetto dell'opera).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005