Onorari di avvocato - Procedimento ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Notificazione agli eredi del cliente deceduto - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione degli onorari professionali, l'art. 29, primo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 ("ratione temporis" applicabile), il quale prevede che il presidente dispone con decreto la comparizione degli "interessati" davanti al collegio in camera di consiglio, non deroga né espressamente, né implicitamente all'art. 102 cod. proc. civ., sicché, nel caso in cui l'azione sia proposta contro gli eredi del cliente, i quali rispondono dei debiti del "de cuius" in proporzione della loro quota ereditaria, non sussiste un rapporto unico ed indivisibile, ma una causa scindibile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21942 del 25/09/2013