Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - ingiunzione - opposizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013
Liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente - Scelta del procedimento monitorio per ingiunzione in alternativa a quello speciale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Opposizione al decreto ingiuntivo - Forma - Atto di citazione - Inosservanza - Opposizione proposta con ricorso - Conseguenze - Nullità del procedimento di opposizione - Esclusione - Conversione dell'atto processuale nullo - Condizioni.
Ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile "ratione temporis"), l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l'opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013