Udienza di mero rinvio - Diritti di procuratore - Spettanza - Fondamento.
I diritti di procuratore devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio, in quanto la "voce" n. 16 della tabella B) allegata al D.M. 31 ottobre 1985, applicabile "ratione temporis", attribuisce il diritto "per la partecipazione a ciascuna udienza", senza operare la distinzione tra "udienze di trattazione" e "udienze di semplice rinvio", contenuta invece nella tabella A) per gli onorari di avvocato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013