Sgravio contributivo ex art. 59, comma 9, d.p.r. n. 218 del 1978 - Contratti di formazione e lavoro - Inclusione - Assunzione entro i limiti temporali - Conversione in rapporto a tempo indeterminato successiva - Spettanza del beneficio.
Il beneficio dello sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma 9, del d.p.r. n. 218 del 1978, già art. 14 della l. n. 183 del 1976, poiché concesso per favorire l'assunzione in zone svantaggiate, spetta anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati nei limiti temporali fissati dalla legge premiale ma convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente a tale data.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7124 del 12/04/2016