Messagio pubblicitario - Promozionale o non confacente al prestigio della professione - Divieto.
In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero professionali non preclude di sanzionare le modalità ed i contenuti del messaggio pubblicitario non conforme a correttezza, secondo quanto stabilito dai codici deontologici, sicché è vietata al notaio la pubblicità funzionale al suo interesse promozionale ovvero all'accaparramento di clientela attraverso diffusione di notizie soggettive, oppure anche oggettive, ma non verificabili e, quindi, autoreferenziali, o comunque non confacenti alla sobrietà, al decoro ed al prestigio della professione, secondo il comune sentire dell'etica professionale, mentre è consentita quella volta ad informare il pubblico, facilitando una scelta consapevole del professionista da parte della clientela.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016