Comunicazioni e notificazioni al ricorrente - Trasferimento del domiciliatario - Conseguenze - Effettuazione di comunicazioni e notificazioni presso il Consiglio Nazionale Forenze.
Nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 366, comma 2, c.p.c. e 60, comma 3, del r.d. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24739 del 05/12/2016