Deliberazione sottoscritta da presidente e segretario diversi da quelli che l'avevano assunta - Nullità - Fondamento - Presenza nel collegio anche dei secondi - Irrilevanza.
In tema di provvedimenti disciplinari a carico di avvocati, la decisione sottoscritta, in qualità di presidente e segretario del Consiglio dell'Ordine, da persone diverse, benchè componenti del collegio, da quelle ricoprenti tali cariche alla data della sua deliberazione risultante dal corpo della stessa, è nulla, atteso che l'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 non prescrive la sottoscrizione del relatore ma impone l'indicazione, in un unico contesto, della data della deliberazione e della sottoscrizione dei soggetti da ultimo indicati.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22516 del 07/11/2016