Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7666 del 24/03/2017
Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione - Irrogazione - Effetto immediato - Conseguenze - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte del legale sospeso - Inammissibilità anche nella nuova disciplina dell’ordinamento forense.
In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, adottato ex art. 29, comma 6, della l. n. 247 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) e dotato di efficacia immediata, priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito del diritto di esercitare la professione, senza che con riferimento ad esso, la cui natura disciplinare è espressamente esclusa dalla norma citata, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi delle sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma 6, del r.d.l. n. 1578 del 1933; ne deriva l'inammissibilità, anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense, di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'avvocato sospeso avverso il provvedimento in tal senso adottato dal locale Consiglio dell'Ordine.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7666 del 24/03/2017