Avvocato e procuratore - albo – speciale - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017
Iscrizione nell'albo degli avvocati - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 della l. n. 247 del 2017 con il lavoro subordinato - Eccezioni - Attività di insegnamento e ricerca nelle sole materie giuridiche - Disciplina transitoria più favorevole - Art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 247 del 2012 - Applicabilità agli avvocati stabiliti già iscritti nella sezione speciale - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato stabilito, già iscritto, alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti successivamente domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto alla normativa sull'incompatibilità dettata dagli artt. 18 e 19 della predetta legge, riferita a tutte le ipotesi di lavoro subordinato, con l'unica eccezione dell'insegnamento e della ricerca nelle sole materie giuridiche, non potendo operare, ai sensi del successivo art. 65, comma 3, l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, in quanto la sua iscrizione nell'albo degli avvocati è subordinata al ricorso di tutte le condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017