Avvocato e procuratore - onorari - privilegi - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21109 del 12/09/2017
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari – Divulgazione della corrispondenza tra difensori - Proposta transattiva su invito del giudice - Divieto - Fattispecie.
L’art. 28 del codice deontologico forense (nel testo anteriore a quello attualmente vigente approvato dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014) pone un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti e contenente proposte transattive; tale divieto comprende anche la corrispondenza avente ad oggetto l'invito del giudice a transigere, in quanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice e, dunque, non rilevano le trattative tra i difensori. (Nella specie la S. C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si chiedeva un'interpretazione dell'art. 28 citato, che affermasse il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori in caso di ipotesi transattiva formulata dal giudice, in quanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 91 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21109 del 12/09/2017