Elezioni degli avvocati - Notifica del reclamo a mezzo posta - Possibilità - Sussistenza - Fondamento - Momento rilevante ai fini della tempestività - Spedizione del plico - Fondamento.
Il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati può essere proposto - non potendosi interpretare l’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 (richiamato dal secondo periodo dell’art. 36 della l. n. 247 del 2012) nel senso che esso prescriva esclusivamente il deposito dell'atto - anche mediante notifica: ove quest’ultima sia eseguita tramite il servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26857 del 14/11/2017