Assistenza di un unico cliente contro le domande di identico contenuto proposte da più parti - Compenso dovuto all'avvocato - Misura - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 5 del d.m. n. 585 del 1994 - Configurabilità - Sussistenza.
Il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domande oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dall'art. 5 del d.m. n. 585 del 1994, per l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti aventi un'identica posizione processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26614 del 21/12/2016