La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017