Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare
In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l’eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017