I limiti alle impugnazioni delle sentenze CNF ex art. 360 n. 5 cpc
Ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, le sentenze del CNF possono essere impugnate, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione del n. 5 dell’articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9, rigettandolo nel merito per il resto).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017