Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore
Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell’interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che invece individua il relativo dies a quo nella data di notifica al difensore costituito (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017