Avvocato società tra professionisti ex art. 10 l. n. 183 del 2011 costituita da avvocati – Corte di Cassazione Sentenza n. 19282 del 19/07/2018
partecipazione di professionista iscritto in altro albo professionale – requisiti di costituzione e dell’organo di gestione.
Le Sez. U, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4 bis della I. n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, I. n. 124 del 2017 e ulteriormente integrato dalla I. n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.
Corte di Cassazione Sentenza n. 19282 del 19/07/2018