FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
Avvocati Compenso - il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 21428 Anno 2018
il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 21428 Anno 2018
omissis
Ritenuto
che la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, con decreto depositato 1'11/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di Omissis, e per ciascuno di loro, la somma di C 1.291,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo di equa riparazione, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C 400,00, oltre C 8,00 per esborsi, oltre accessori, spese tutte distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati omissis;
che avverso il predetto Omissis propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;
che l'Amministrazione intimata resiste con controricorso;
considerato
che l'opinione secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa», non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n. 1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il d.m. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);
considerato
che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive € 400,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto di valore della causa (da € 1.100,01 a C 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);
considerato
che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso, in relazione al giudizio di rinvio, può essere liquidato in € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, 283,50 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 I. n. 576/1980, con distrazione in favore degli avv.ti omissis, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;
considerato
che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero della Giustizia, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, l'importo complessivo di € 1.198,50, oltre spese generali e accessori, oltre € 8,00 per esborsi, distratto in favore degli avv.ti omissis;
condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti omissis, liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 21 febbraio 2018.
Il Presidente
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO