Avvocato - previdenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018
Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Obbligo di comunicazione dei redditi percepiti - Omissione - Conseguenze - Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980 - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.
La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018