onorari - in genere - nuova legge professionale forense n. 247 del 2012
Avvocato - onorari - in genere - nuova legge professionale forense n. 247 del 2012 - onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato - misura – collegamento a quella liquidata dal giudice in sentenza - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25992 del 17/10/2018
>>> In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali),in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25992 del 17/10/2018