Avvocato - onorari - in genere - liquidazione - determinazione del valore della controversia - criteri - rigetto della domanda - criterio del "disputatum" – applicabilità - avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
>>> In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018