Onorari - procedimento di liquidazione – sommario - Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione – sommario - Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019
Trattazione con il procedimento sommario ordinario e non con il procedimento sommario speciale - Ricorso per cassazione “per saltum” senza accordo delle parti - Inammissibilità- Fondamento - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art.14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019