Avvocato e procuratore - onorari – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)
Natura del compenso - Debito di valuta - Conseguenze - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione - Conseguenze - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Onere della prova. obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta In genere.
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_429