Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Obbligo di comunicazione dei redditi percepiti - Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980 - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.
Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale percepito, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27509 del 28/10/2019 (Rv. 655600 - 01)