Avvocato e procuratore - albo - cancellazione - Cass. n. 34429/2019
Consiglio Nazionale Forense - Funzione di sollecitazione all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo - Violazione dell'art. 111 Cost., per difetto di terzietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati, la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione, non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di cancellazione dell'iscritto offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi; deve pertanto ritenersi legittimo il riconoscimento ad un organismo a rilevanza pubblica, quale il Consiglio Nazionale Forense (deputato ad emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti), del potere di decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Consigli locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 05)